circ. n.54

Circolare n. 54 fruizione delle ferie da parte dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche.

fruizione delle ferie da parte dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche.

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da Francesco Macchiarella

Personale amministrativo

Circolare n.54                                                                                                                                      Rozzano 04/03/2025

A tutti i docenti a tempo determinato

 

OGGETTO: fruizione delle ferie da parte dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche.

                                                                                                                                                            

Si invitano le SS.VV. a compilare apposito modello di domanda di fruizione di ferie, per il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Per opportuna conoscenza si comunica alle SS.LL. che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale:

7 marzo 2025

Dal 17 al 24 aprile 2025

2 maggio 2025

 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 6 marzo alle ore 12.30.

 

Richiami normativi: Legge 24 dicembre 2012, n. 228 commi

 

  1. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai

calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti).

 

  1. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “…” sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. “…” Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

(comma così modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012)

 

 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Gemma Santoro

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