Circolare n.54 Rozzano 04/03/2025
A tutti i docenti a tempo determinato
OGGETTO: fruizione delle ferie da parte dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche.
Si invitano le SS.VV. a compilare apposito modello di domanda di fruizione di ferie, per il periodo di sospensione delle attività didattiche.
Per opportuna conoscenza si comunica alle SS.LL. che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale:
7 marzo 2025
Dal 17 al 24 aprile 2025
2 maggio 2025
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 6 marzo alle ore 12.30.
Richiami normativi: Legge 24 dicembre 2012, n. 228 commi
- Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti).
- Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “…” sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. “…” Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012)
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gemma Santoro
da Francesco Macchiarella